PARTE 2 - Il fotovoltaico per chi abita in condominio, come fare

IMPIANTO CONDOMINIALE AD USO PRIVATO - LINEE GUIDA.

Quando è possibile negarlo:

Se viene fornita prova che la posa dei pannelli possa ledere il decoro architettonico dell’edificio oppure compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, l’assemblea può intervenire per fermare i lavori oppure ordinare lo smantellamento dell’impianto.

Lo stesso principio vale se lo spazio occupato pregiudica il pari diritto degli altri condomini di fare altrettanto: ragion per cui bisognerà valutare l’occupazione dell’area comune in relazione ai millesimi di cui è titolare il condomino interessato.

L’art. 1102 stabilisce infatti che ciascun condomino può usare gli spazi comuni a patto che non ne modifichi la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso. Solo un regolamento di condominio, approvato all’unanimità, potrebbe stabilire diversamente e impedire un uso del genere dell’area comune. Invece, la delibera assembleare approvata a maggioranza non avrebbe alcun potere in merito.

Se per installare l’impianto è necessario modificare una parte comune del condominio, il singolo deve comunicarlo all’amministratore indicando il contenuto specifico della modifica e le modalità di esecuzione degli interventi (art. 1122 bis c.c.). L’assemblea può prescrivere delle modalità alternative di esecuzione o imporre delle precauzioni per salvaguardare la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio.

Tale delibera deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea, su richiesta dell’interessato, può anche provvedere a ripartire l’uso della superficie comune interessata nel rispetto delle diverse forme di utilizzo previste dal regolamento del condominio.

Di fatto – riporta Andrea Brumgnach, esperto di fotovoltaico in condominio e vicepresidente di Italia Solare – per realizzare su spazi comuni l’impianto di un singolo condomino spesso si deve passare per questa strada, che richiede l’assenso della maggioranza e di due terzi del valore dello stabile, dato che la superficie meglio esposta sovente non è ripartita, come nel caso di un tetto a falda.


fonte: qualenergia.it

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